IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,
recante  norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea; 
  Visto l'articolo 15 della legge 4 ottobre  2019,  n.  117,  recante
delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione
europea 2018; 
  Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del  26  aprile  1999,
relativa alle discariche di rifiuti; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/851  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2008/98/CE
relativa ai rifiuti; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/850  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  recante
attuazione della direttiva 1999/31/CE  relativa  alle  discariche  di
rifiuti e, in particolare, l'articolo 7; 
  Visto l'articolo 48 della legge 28 dicembre 2015, n.  221,  che  ha
integrato il comma 1 del citato articolo 7 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36; 
  Visto il documento dell'Istituto superiore per la protezione  e  la
ricerca ambientale n. 145/2016, recante criteri tecnici per stabilire
quando il trattamento non e' necessario ai fini dello smaltimento dei
rifiuti in discarica,  ai  sensi  dell'articolo  48  della  legge  28
dicembre 2015, n. 221; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 27  settembre  2010,  recante  definizione  dei
criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica,  in  sostituzione
di quelli contenuti nel decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  3  agosto  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2010; 
  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 marzo 2020; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  reso
nella seduta del 25 giugno 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
politiche agricole alimentari e forestali, per i beni e le  attivita'
culturali e per il turismo e della salute; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 
 
  1. Al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 1 (Finalita'). - 1. Il presente  decreto  garantisce  una
progressiva riduzione del collocamento in discarica dei  rifiuti,  in
particolare di quelli idonei al riciclaggio o al  recupero  di  altro
tipo, al fine di sostenere la transizione verso un'economia circolare
e adempiere  i  requisiti  degli  articoli  179  e  182  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di prevedere, mediante requisiti
operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure,  procedure
e orientamenti volti a prevenire o a ridurre  il  piu'  possibile  le
ripercussioni negative sull'ambiente, in  particolare  l'inquinamento
delle  acque  superficiali,  delle  acque  di  falda,  del  suolo   e
dell'aria, sul patrimonio agroalimentare, culturale e il paesaggio, e
sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonche' i rischi per
la salute umana  risultanti  dalle  discariche  di  rifiuti,  durante
l'intero ciclo di vita della discarica. 
      2.  Si  considerano  soddisfatti  i  requisiti  pertinenti  del
decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  46,  se  sono  soddisfatti  i
requisiti del presente decreto.»; 
    b) all'articolo 2: 
  1) al comma 1, le lettere a), b), c), d) e p) sono soppresse; 
  2) la lettera m) e' sostituita  dalla  seguente:  «m)  "percolato":
qualsiasi liquido che si origina  prevalentemente  dall'infiltrazione
di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli  stessi
e che sia emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa»; 
  3) la lettera n) e' sostituita dalla  seguente:  «n)  "eluato":  la
soluzione ottenuta in una prova di eluizione in laboratorio;»; 
  4)  la  lettera  i)  e'  sostituita  dalla  seguente  «i)  "rifiuti
biodegradabili": qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di
decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio,  rifiuti  di
alimenti, rifiuti dei  giardini,  rifiuti  di  carta  e  di  cartone,
rifiuti in plastica  biodegradabile  e  compostabile  certificata  EN
13432 o EN 14995;»; 
  5) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis.  Ai  fini  del
presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni di  "rifiuto",
"rifiuto pericoloso", "rifiuto  non  pericoloso",  "rifiuti  urbani",
"produttore  di  rifiuti",  "detentore  di  rifiuti",  "gestione  dei
rifiuti", "raccolta differenziata", "recupero", "preparazione per  il
riutilizzo", "riciclaggio" e "smaltimento", di cui  all'articolo  183
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»; 
    c) all'articolo 3: 
  1) al comma 2, la lettera d) e' abrogata; 
  2) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  La  gestione  dei
rifiuti provenienti dalle industrie estrattive sulla terraferma, vale
a  dire  i  rifiuti  derivanti  dalle   attivita'   di   prospezione,
estrazione, compresa la fase di sviluppo preproduzione, trattamento e
stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle  cave  e'  esclusa
dall'ambito di applicazione del  presente  decreto,  laddove  rientri
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30  maggio  2008,
n. 117.»; 
    d) all'articolo 5: 
      1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. A partire
dal 2030 e' vietato lo smaltimento in discarica di  tutti  i  rifiuti
idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in  particolare  i
rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il  collocamento
in discarica produca il miglior  risultato  ambientale  conformemente
all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  I
criteri per la individuazione dei rifiuti per i quali il collocamento
in discarica produca il  miglior  risultato  ambientale,  nonche'  un
elenco anche non esaustivo dei medesimi, sono definiti  dal  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  con  decreto
adottato ai sensi dell'articolo  16-bis.  Le  Regioni  conformano  la
propria pianificazione, predisposta ai sensi  dell'articolo  199  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine  di  garantire  il
raggiungimento   di   tale   obiettivo.   Le    Regioni    modificano
tempestivamente gli atti autorizzativi che consentono lo  smaltimento
in discarica dei rifiuti non ammessi, in modo tale da garantire  che,
al piu' tardi per il  giorno  31  dicembre  2029,  i  medesimi  siano
adeguati ai sopra citati divieti di smaltimento. 
      4-ter. Entro il 2035 la quantita' di rifiuti  urbani  collocati
in discarica deve essere ridotta al 10 per cento, o a una percentuale
inferiore, del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti. Le Regioni
conformano  la   propria   pianificazione,   predisposta   ai   sensi
dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  al
fine di garantire il raggiungimento di tale obiettivo.»; 
    e) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
      «Art.  5-bis  (Regole  per  calcolare  il  conseguimento  degli
obiettivi). - 1. Per calcolare se gli obiettivi di  cui  all'articolo
5, comma 4-ter, siano stati conseguiti: 
  a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati  in  discarica  e'
calcolato in un determinato anno civile; 
  b) il peso dei rifiuti derivanti dalle  operazioni  di  trattamento
preliminari al riciclaggio o al recupero di altro  tipo  dei  rifiuti
urbani, come la selezione, la  cernita  o  il  trattamento  meccanico
biologico,  che  sono  successivamente  collocati  in  discarica,  e'
incluso nel peso dei rifiuti  urbani  comunicati  come  collocati  in
discarica; 
  c) il  peso  dei  rifiuti  urbani  sottoposti  alle  operazioni  di
smaltimento   mediante   incenerimento   (operazione   D10   di   cui
all'Allegato B alla Parte Quarta del decreto legislativo n.  152  del
2006) e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione
della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a  essere
successivamente  collocati  in  discarica,   sono   comunicati   come
collocati in discarica; 
  d) il  peso  dei  rifiuti  prodotti  nel  corso  di  operazioni  di
riciclaggio o recupero di altro tipo  di  rifiuti  urbani,  che  sono
successivamente collocati in discarica, non e' incluso nel  peso  dei
rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica. 
      2. Al fine di assicurare il soddisfacimento degli obiettivi  di
cui al comma 1, nonche' nel rispetto del divieto di cui  all'articolo
6,  la  tracciabilita'  dei  rifiuti  urbani  e'  garantita  con  gli
strumenti di cui  all'articolo  6,  comma  3,  del  decreto-legge  14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
febbraio 2019, n. 12, nonche'  agli  articoli  189,  190  e  193  del
decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152.  Il  controllo  della
qualita' dei rifiuti urbani e' assicurato mediante il rispetto  delle
disposizioni  di  cui  agli  articoli  da  7  a   7-octies,   nonche'
all'articolo 11 del presente decreto. 
      3. Qualora in conformita' del regolamento (CE) n. 1013/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14  giugno  2006,  i  rifiuti
urbani raccolti siano spediti in un altro Stato membro o esportati al
di fuori dell'Unione, ai fini del  collocamento  in  discarica,  tali
rifiuti sono contabilizzati ai fini del calcolo  della  quantita'  di
rifiuti collocati in discarica. 
      4. Fatti salvi i criteri stabiliti dalla  Commissione  europea,
ai sensi dell'articolo 5-bis, paragrafo 4, della direttiva 1999/31/UE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, le modalita', i  criteri  generali
per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 4-bis  e  4-ter
dell'articolo 5 e gli eventuali obiettivi progressivi in  termini  di
percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in  discarica  sono
definiti con decreto del  Ministro  dell'ambiente  della  tutela  del
territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.
281.»; 
    f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 6 (Rifiuti non ammessi in discarica). - 1. E' vietato  lo
smaltimento in discarica dei  rifiuti  idonei  al  riciclaggio  o  al
recupero di  altro  tipo.  E'  comunque  vietato  lo  smaltimento  in
discarica dei seguenti rifiuti: 
  a) rifiuti allo stato liquido; 
  b) rifiuti classificati come Esplosivi (HP1),  Comburenti  (HP2)  e
Infiammabili  (HP3),  ai  sensi  dell'allegato  III  alla   direttiva
2008/98/CE; 
  c)  rifiuti  che  contengono  una   o   piu'   sostanze   corrosive
classificate come H314 -  Skin  Corr.  1A  in  concentrazione  totale
maggiore o uguale all'1 per cento; 
  d)  rifiuti  che  contengono  una   o   piu'   sostanze   corrosive
classificate come H314 - Skin Corr. 1A, H314 - Skin Corr. 1B  e  H314
Skin Corr. 1C in concentrazione totale maggiore o  uguale  al  5  per
cento; 
  e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - HP9  ai  sensi
dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE e ai  sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254; 
  f) rifiuti contenenti sostanze chimiche non  identificate  o  nuove
provenienti da attivita' di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i
cui effetti sull'uomo e  sull'ambiente  non  sono  noti  (ad  esempio
rifiuti di laboratorio, ecc.); 
  g) rifiuti della produzione di principi attivi  per  biocidi,  come
definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e
per prodotti fitosanitari come definiti dal  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194; 
  h) rifiuti che contengono o sono contaminati  da  policlorodifenili
(PCB) come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999,  n.  209,
in quantita' superiore a 50 ppm; l'elenco  dei  PCB  da  prendere  in
considerazione e' riportato nella tabella 1A dell'Allegato 3; 
  i) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine  e  furani
in  quantita'  superiore  a   10   ppb;   l'elenco   delle   diossine
(policlorodibenzodiossine,       PCDD)       e       dei       furani
(policlorodibenziofurani, PCDF) da prendere in considerazione ai fini
della verifica di  ammissibilita'  in  discarica,  con  i  rispettivi
fattori di equivalenza, e' riportato nella tabella  1B  dell'Allegato
3; 
  l) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da  CFC  e
HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantita'  superiore  al
0,5% in peso riferito al materiale di supporto; 
  m) pneumatici interi fuori  uso  a  partire  dal  16  luglio  2003,
esclusi gli pneumatici usati come  materiale  di  ingegneria,  e  gli
pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni  da  tale  data,
esclusi in entrambi i casi quelli per  biciclette  e  quelli  con  un
diametro esterno superiore a 1.400 mm.. 
  n) i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata  e  destinati
alla preparazione al riutilizzo e al riciclaggio, ad eccezione  degli
scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei  rifiuti
da raccolta differenziata per i quali il  collocamento  in  discarica
produca il miglior risultato  ambientale  conformemente  all'articolo
179 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  o) tutti gli altri tipi di rifiuti che non soddisfano i criteri  di
ammissibilita' stabiliti a norma dell'articolo 7 e dell'Allegato 6 al
presente decreto; 
  2. E' vietato lo smaltimento in discarica dei  rifiuti  individuati
dai  codici  EER  riportati  nell'elenco  di  cui  alla   tabella   2
dell'Allegato  3,  qualora  presentino  le  caratteristiche   chimico
fisiche riportate nella stessa tabella. 
  3. E' vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di  renderli
conformi ai criteri di ammissibilita' di cui all'articolo 7.»; 
    g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 7 (Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica). -
1.  I  rifiuti  possono  essere  collocati  in  discarica  solo  dopo
trattamento. Tale disposizione non si applica: 
  a) ai rifiuti  inerti  il  cui  trattamento  non  sia  tecnicamente
fattibile; 
  b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento
delle finalita' di cui all'articolo 1,  riducendo  la  quantita'  dei
rifiuti o i rischi per la  salute  umana  e  l'ambiente.  La  Regione
autorizza gli impianti di  discarica  a  ricevere  senza  trattamento
rifiuti indicati nell'Allegato 8, ove siano rispettate le  condizioni
indicate al medesimo Allegato, quando ritenga che il trattamento  non
contribuisca al raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1,
e salvo che non ritenga comunque necessario il trattamento al fine di
conseguire un maggiore livello di protezione  dell'ambiente  nel  suo
complesso. Le successive modifiche all'Allegato 8, adottate ai  sensi
dell'articolo  16-bis,  assicurano  che  non  venga  pregiudicato  il
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 2008/98/CE, in
particolare per quanto riguarda la gerarchia dei rifiuti e  l'aumento
della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. 
  2. Fermo restando il rispetto delle norme del presente decreto e in
particolare l'obbligo di trattamento dei rifiuti al fine  di  ridurre
il piu' possibile gli effetti negativi del collocamento in  discarica
dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente, i criteri tecnici per
la valutazione dell'efficacia del  pretrattamento  non  si  applicano
alle sottocategorie di discarica. 
  3.  I  rifiuti  sono  ammessi  in  discarica,  esclusivamente,   se
risultano conformi ai criteri di ammissibilita' della  corrispondente
categoria di discarica secondo quanto stabilito dal presente decreto. 
  4. Per accertare l'ammissibilita' dei rifiuti nelle  discariche  si
procede al campionamento ed alle  determinazioni  analitiche  per  la
caratterizzazione di base degli  stessi,  nonche'  alla  verifica  di
conformita', con oneri a carico  del  detentore  dei  rifiuti  o  del
gestore  della  discarica,  effettuati  da  persone   e   istituzioni
indipendenti e qualificate, tramite laboratori accreditati. I  metodi
di  campionamento  e  analisi  garantiscono   l'utilizzazione   delle
tecniche  e  delle  metodiche  riconosciute  a  livello  nazionale  e
internazionale, e sono individuati all'Allegato 6. 
  5. Lo smaltimento in discarica di rifiuti contenenti o  contaminati
da   inquinanti   organici   persistenti   deve   essere   effettuato
conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2019/1021 del
Parlamento e del Consiglio, del 20 giugno 2019.»; 
    h) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 7-bis (Caratterizzazione  di  base).  -  1.  Al  fine  di
determinare l'ammissibilita' dei rifiuti  in  ciascuna  categoria  di
discarica, il produttore dei  rifiuti  e'  tenuto  ad  effettuare  la
caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti  conferiti
in discarica. La caratterizzazione deve essere effettuata  prima  del
conferimento  in   discarica   ovvero   dopo   l'ultimo   trattamento
effettuato. 
  2. La caratterizzazione di base determina  le  caratteristiche  dei
rifiuti attraverso la raccolta di tutte  le  informazioni  necessarie
per  lo  smaltimento  finale   in   condizioni   di   sicurezza.   La
caratterizzazione di base  e'  obbligatoria  per  qualsiasi  tipo  di
rifiuto ed e' effettuata nel rispetto  delle  prescrizioni  stabilite
all'Allegato 5. 
  3.  La  caratterizzazione  di  base,   relativamente   ai   rifiuti
regolarmente generati, e'  effettuata  in  corrispondenza  del  primo
conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo
che  origina  i  rifiuti  e,  comunque,  almeno  una  volta   l'anno.
Relativamente   ai   rifiuti   non    regolarmente    generati,    la
caratterizzazione di base deve essere effettuata per  ciascun  lotto.
Per  la  definizione  di  lotto  e  di  rifiuti  regolarmente  o  non
regolarmente  generati  si  rinvia  alle  definizioni  riportate   in
Allegato 5. 
  4. Se le caratteristiche  di  base  di  una  tipologia  di  rifiuti
dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilita'  per
una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili
nella corrispondente categoria. La  mancata  conformita'  ai  criteri
comporta l'inammissibilita' dei rifiuti a tale categoria. 
  5. Al produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilita'  di
quest'ultimo, al gestore spetta la responsabilita' di  garantire  che
le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette. 
  6. Il gestore e' tenuto  a  conservare  i  dati  richiesti  per  un
periodo di cinque anni. 
  Art. 7-ter (Verifica di conformita').  -  1.  I  rifiuti  giudicati
ammissibili in una determinata categoria di discarica, in  base  alla
caratterizzazione di cui  all'articolo  7-bis,  sono  successivamente
sottoposti alla verifica di conformita' per stabilire  se  possiedono
le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri
di ammissibilita' previsti dal presente decreto. 
  2.  La  verifica   di   conformita',   relativamente   ai   rifiuti
regolarmente generati, e' effettuata dal gestore sulla base dei  dati
forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione con la
medesima frequenza prevista dal comma 3 dell'articolo  7-bis.  Per  i
rifiuti non  regolarmente  generati,  devono  essere  determinate  le
caratteristiche di ogni lotto; pertanto, non deve  essere  effettuata
la verifica di conformita'. 
  3. Ai fini della verifica di conformita', il gestore utilizza una o
piu'   delle   determinazioni    analitiche    impiegate    per    la
caratterizzazione di base.  Tali  determinazioni  devono  comprendere
almeno un test di cessione. A tal fine, sono utilizzati i  metodi  di
campionamento e analisi di cui all'Allegato 6.  Sono  fatti  salvi  i
casi in cui le caratterizzazioni analitiche non  sono  necessarie  ai
sensi dell'Allegato 5, paragrafo 4. 
  4. Il gestore conserva i risultati delle prove per cinque anni. 
      Art. 7-quater (Discariche per rifiuti inerti). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 16-ter, sono smaltiti nelle  discariche
per rifiuti inerti: 
  a) i rifiuti elencati nella tabella  1  dell'allegato  4  che  sono
considerati gia' conformi ai criteri specificati nella definizione di
rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonche' ai
criteri di cui alla tabella 2 dell'allegato 4 e  che  possono  essere
ammessi in una discarica per rifiuti inerti senza  essere  sottoposti
ad accertamento analitico. Si deve trattare di una singola  tipologia
di rifiuti  proveniente  da  un'unica  fonte.  Si  possono  ammettere
insieme rifiuti diversi elencati nella  tabella  1  dell'Allegato  4,
purche' provenienti dalla stessa fonte; 
  b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di  base
di  cui  all'articolo  7-bis,  soddisfano   i   seguenti   requisiti:
sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato  6,  presentano  un
eluato  conforme  alle  concentrazioni  fissate   nella   tabella   2
dell'Allegato  4  e   non   contengono   contaminanti   organici   in
concentrazioni  superiori  a   quelle   indicate   alla   tabella   4
dell'Allegato 4. 
      2. E' vietato il conferimento in discarica  di  rifiuti  inerti
che contengono PCB, come definiti dal decreto legislativo  22  maggio
1999, n. 209, diossine e  furani,  calcolati  secondo  i  fattori  di
equivalenza di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3, in concentrazione
superiore ai limiti riportati nella tabella 3  dell'Allegato  4.  Per
gli altri inquinanti organici persistenti si applicano  i  limiti  di
cui all'Allegato IV del regolamento (CE) n. 2019/1021. 
      3. Qualora sia dubbia la conformita'  dei  rifiuti  ai  criteri
specificati nella definizione di rifiuti inerti di  cui  all'articolo
2, comma 1, lettera e), ovvero  si  sospetti  una  contaminazione,  a
seguito di un esame visivo o in relazione  all'origine  del  rifiuto,
anche i rifiuti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 4 sono sottoposti
ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. I  rifiuti  elencati
non possono essere ammessi in una discarica  per  rifiuti  inerti  se
risultano contaminati o contengono altri materiali  o  sostanze  come
metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche, in quantita'  tale  da
aumentare  il  rischio  per  l'ambiente  o  da  determinare  il  loro
smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa. 
      Art. 7-quinquies (Discariche per rifiuti non pericolosi). -  1.
Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere  ammessi
i seguenti rifiuti: 
        a) rifiuti urbani non pericolosi; 
        b) rifiuti non pericolosi  di  qualsiasi  altra  origine  che
soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dal  presente
decreto; 
        c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i
criteri di ammissione previsti al comma 5. 
      2. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi e' consentito lo
smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei rifiuti urbani di
cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  classificati  come
non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti. 
      3. I rifiuti di cui al comma 2 non possono  essere  ammessi  in
aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi. 
      4. Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  16-ter,  nelle
discariche per rifiuti  non  pericolosi  sono  smaltiti  rifiuti  non
pericolosi che rispettano  i  limiti  indicati  nella  tabella  5-bis
dell'Allegato  4  e  che,  sottoposti  a  test  di  cessione  di  cui
all'Allegato 6, presentano un  eluato  conforme  alle  concentrazioni
fissate in tabella 5a dell'Allegato 4. 
      5. Fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  16-ter,  nelle
discariche  per  rifiuti  non  pericolosi  sono,  altresi',  smaltiti
rifiuti pericolosi stabili non reattivi, vale  a  dire  rifiuti  che,
sottoposti    a    trattamento    preliminare,    ad    esempio    di
solidificazione/stabilizzazione,   vetrificazione,   presentano    un
comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative
nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica,  che
hanno   le   caratteristiche   individuate   nella   tabella   5a-bis
dell'Allegato 4 e che: 
  a) sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato  6  presentano
un  eluato  conforme  alle  concentrazioni  fissate  in  tabella   5a
dell'Allegato 4; 
  b) tali rifiuti non devono essere smaltiti  in  aree  destinate  ai
rifiuti non pericolosi biodegradabili; 
  c)  sottoposti  a  idonee  prove  geotecniche  dimostrano  adeguata
stabilita' fisica e capacita' di  carico.  Per  tale  valutazione  e'
possibile riferirsi ai criteri di accettazione WAC  dell'Agenzia  per
la protezione dell'ambiente del Regno Unito. Le modalita' operative e
i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis; 
  d)  sono   sottoposti   alla   valutazione   della   capacita'   di
neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione  secondo
i metodi Cen/Ts 14429 o Cen/Ts 14997.  Le  modalita'  operative  e  i
criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis. 
      6.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  16-ter,   in
discarica per rifiuti non pericolosi, e' vietato il  conferimento  di
rifiuti che non  rispettano  i  limiti  di  cui  alla  tabella  5-bis
dell'Allegato 4. 
      7. Possono  essere,  inoltre,  smaltiti  nelle  discariche  per
rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti: 
  a)  i   rifiuti   costituiti   da   fibre   minerali   artificiali,
indipendentemente dalla loro classificazione come  pericolosi  o  non
pericolosi.  Il  deposito  dei  rifiuti  contenenti  fibre   minerali
artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in
celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in  modo
tale da evitare la frantumazione  dei  materiali.  Dette  celle  sono
realizzate con gli stessi criteri  adottati  per  le  discariche  dei
rifiuti inerti. Le celle sono  coltivate  ricorrendo  a  sistemi  che
prevedano la realizzazione di settori o  trincee;  sono  spaziate  in
modo da consentire il passaggio  degli  automezzi  senza  causare  la
frantumazione dei  rifiuti  contenenti  fibre  minerali  artificiali.
Entro  la  giornata  di  conferimento  deve  essere   assicurata   la
ricopertura del rifiuto con materiale  adeguato,  avente  consistenza
plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei  materiali
da  ricoprire  e  da  costituire  un'adeguata  protezione  contro  la
dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso  dell'area  dopo  la
chiusura devono essere prese misure adatte ad  impedire  il  contatto
tra rifiuti e persone. Tali rifiuti possono essere conferiti anche in
discariche o celle dedicate per i rifiuti contenenti amianto; 
  b) i materiali non pericolosi a base di  gesso.  Tali  rifiuti  non
devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non  pericolosi
biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali
a base di gesso devono avere una concentrazione in TOC non  superiore
al 5 per cento ed un valore di DOC non superiore  al  limite  di  cui
alla tabella 5a dell'Allegato 4; 
  c)  i  materiali  edili  contenenti  amianto  legato   in   matrici
cementizie o  resinoidi  in  conformita'  con  quanto  stabilito  nel
decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  29
luglio 2004, n. 248, senza essere sottoposti a prove.  Le  discariche
che ricevono tali materiali devono rispettare  i  requisiti  indicati
all'allegato 4, paragrafi 4 e  5.  In  questo  caso  le  prescrizioni
stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 possono essere ridotte
dall'autorita' territorialmente competente. 
      Art. 7-sexies (Sottocategorie di  discariche  per  rifiuti  non
pericolosi). - 1. Nel rispetto  delle  norme  previste  dal  presente
decreto le autorita' territorialmente competenti possono autorizzare,
anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche
per rifiuti non pericolosi: 
  a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto  organico  o
biodegradabile; 
  b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in
discariche  considerate  bioreattori  con  recupero   di   biogas   e
discariche per rifiuti organici pretrattati; 
  c)  discariche  per  rifiuti  misti  non  pericolosi  con   elevato
contenuto sia di rifiuti organici o  biodegradabili  che  di  rifiuti
inorganici, con recupero di biogas. 
      2.  I  criteri  di  ammissibilita'  per  le  sottocategorie  di
discariche di  cui  al  comma  1  sono  individuati  dalle  autorita'
territorialmente competenti in sede di rilascio  dell'autorizzazione.
I criteri sono stabiliti, caso per caso, in base  alla  tipologia  di
sottocategoria, tenendo  conto  delle  caratteristiche  dei  rifiuti,
della valutazione  di  rischio  con  riguardo  alle  emissioni  della
discarica  e  dell'idoneita'  del  sito  e  prevedendo  deroghe   per
specifici parametri, secondo le modalita' di cui all'Allegato  7.  Le
autorizzazioni,    motivando    adeguatamente,    ammettono     nelle
sottocategorie  di  discariche  anche   rifiuti   caratterizzati   da
parametri DOC e TSD diversi da quelli della tabella  5  dell'Allegato
4, nei limiti indicati dalla procedura di valutazione del rischio  di
cui all'Allegato 7. 
  3. Le informazioni relative ai rifiuti che  devono  essere  incluse
nella domanda di autorizzazione per le  sottocategorie  di  discarica
per rifiuti non pericolosi sono riportate nell'Allegato 7. 
  4. Le  autorita'  territorialmente  competenti  possono,  altresi',
autorizzare  discariche  monodedicate  per  rifiuti  non   pericolosi
derivanti da operazioni  di  messa  in  sicurezza  d'emergenza  e  da
operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Titolo V della
Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
      Art. 7-septies (Discariche per rifiuti pericolosi). - 1.  Fatto
salvo quanto  previsto  all'articolo  16-ter,  nelle  discariche  per
rifiuti pericolosi sono smaltiti i rifiuti pericolosi  che  hanno  le
caratteristiche individuate nella tabella 6-bis dell'Allegato 4 e che
sottoposti a test di cessione di cui  all'Allegato  6  presentano  un
eluato  conforme  alle  concentrazioni  fissate   nella   tabella   6
dell'Allegato  4.  Ai  fini  della  valutazione  della  capacita'  di
neutralizzazione degli acidi i rifiuti  sono  sottoposti  a  test  di
cessione secondo i metodi CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429.  Le  modalita'
operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare  approvato  secondo  il  procedimento  di  cui  all'articolo
16-bis. 
  2. Le analisi di controllo  relative  a  PCB,  diossine,  furani  e
inquinanti organici diversi possono  essere  disposte,  con  oneri  a
carico del detentore dei  rifiuti  e  del  gestore  della  discarica,
dall'autorita' territorialmente competente qualora la provenienza del
rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei
limiti. 
  3. Le autorita'  competenti  possono  autorizzare,  all'interno  di
discariche per rifiuti pericolosi, caso per caso, previa  valutazione
del rischio, lotti identificati come sottocategorie di discariche per
rifiuti non pericolosi di  cui  all'articolo  7-sexies,  purche'  sia
garantita all'ingresso al sito la separazione dei flussi  di  rifiuti
non pericolosi da quelli pericolosi. 
  Art. 7-octies (Criteri di ammissibilita' in depositi  sotterranei).
- 1. Sono ammessi in depositi sotterranei i rifiuti inerti, i rifiuti
non pericolosi e  i  rifiuti  pericolosi,  ad  esclusione  di  quelli
indicati al comma 3. 
  2. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in depositi sotterranei,  e'
effettuata da parte del richiedente, la valutazione  della  sicurezza
conformemente a quanto  stabilito  al  punto  3  dell'Allegato  1.  I
rifiuti sono ammessi in deposito sotterraneo solo se compatibili  con
tale valutazione. 
      3. Non possono  essere  collocati  in  depositi  sotterranei  i
rifiuti  che  possono  subire  trasformazioni  indesiderate  di  tipo
fisico, chimico  o  biologico  dopo  il  deposito.  Fra  questi  sono
compresi: 
        a) i rifiuti elencati all'articolo 6, comma 1; 
        b) i rifiuti e i loro contenitori, se suscettibili di reagire
a contatto con l'acqua o con la  roccia  ospitante  nelle  condizioni
previste per lo stoccaggio e subire quindi un cambiamento di  volume,
una generazione di  sostanze  o  gas  autoinfiammabili  o  tossici  o
esplosivi o qualunque  altra  reazione  che  possa  rappresentare  un
rischio per la sicurezza operativa e per l'integrita' della barriera; 
  c) i rifiuti biodegradabili; 
  d) i rifiuti dall'odore pungente; 
  e) i rifiuti che possono generare una miscela  gas-aria  tossica  o
esplosiva e, in particolare, i rifiuti che  provocano  concentrazioni
di gas tossici per le pressioni parziali  dei  componenti  e  che  in
condizioni di saturazione in un  contenitore  formano  concentrazioni
superiori del 10 per cento alla  concentrazione  che  corrisponde  al
limite inferiore di esplosivita'; 
  f) i rifiuti con un'insufficiente stabilita',  tenuto  conto  delle
condizioni geomeccaniche; 
        g)  i  rifiuti  autoinfiammabili  o  soggetti  a  combustione
spontanea nelle condizioni previste per  lo  stoccaggio,  i  prodotti
gassosi, i rifiuti volatili, i  rifiuti  provenienti  dalla  raccolta
sotto forma di miscele non identificate. 
      4. Ai fini dell'ammissione dei rifiuti in deposito sotterraneo,
e' effettuata, da parte del soggetto che  richiede  l'autorizzazione,
la valutazione dei rischi specifici per il sito  in  cui  avviene  il
deposito in questione, in conformita' a quanto previsto  al  punto  3
dell'Allegato 1. Tale valutazione deve accertare che  il  livello  di
isolamento del deposito sotterraneo dalla biosfera e' accettabile. 
      5. I rifiuti suscettibili  di  reagire  nel  caso  di  contatto
reciproco  devono  essere  definiti  e  classificati  in  gruppi   di
compatibilita' e i differenti gruppi di compatibilita' devono  essere
fisicamente separati nella fase di stoccaggio.»; 
    i) all'articolo 8, comma 1: 
      1) le lettere c), d), e) e f) sono sostituite  dalle  seguenti:
«c)   l'indicazione   della   capacita'   totale   della   discarica,
accompagnata dalla indicazione del volume effettivamente utile per il
conferimento dei rifiuti, nonche' del volume dei materiali utilizzati
per le  coperture  giornaliere;  d)  la  descrizione  del  sito,  ivi
comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche,
finalizzata alla identificazione della natura  dei  terreni  e  degli
ammassi rocciosi presenti nell'area e dello  schema  di  circolazione
idrica del sottosuolo,  corredata  da  un  rilevamento  geologico  di
dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica,  eseguita  con
prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con  riferimento
al decreto 11 marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1°  giugno  1988,  nonche'  della
valutazione   di   tutte   le   grandezze    fisico-meccaniche    che
contribuiscono alla scelta della localizzazione dell'opera, alla  sua
progettazione e al suo esercizio come previsto  dalle  vigenti  Norme
Tecniche per le Costruzioni; e) i metodi previsti per la  prevenzione
e la riduzione dell'inquinamento, con  particolare  riferimento  alle
acque superficiali, all'acqua di falda, al terreno  di  fondazione  e
all'aria; f) la descrizione delle caratteristiche  costruttive  e  di
funzionamento  dei  sistemi,  degli  impianti  e  dei  mezzi  tecnici
prescelti, in particolare per quanto  riguarda  i  sistemi  barriera,
secondo quanto indicato nell'Allegato 1.»; 
      2) dopo  la  lettera  f),  e'  inserita  la  seguente:  «f-bis)
accorgimenti progettuali previsti per  garantire  la  stabilita'  del
manufatto e del terreno di fondazione con  riferimento  alle  diverse
fasi di vita dell'opera, facendo riferimento agli stati limite ultimi
e  di  esercizio  previsti  dalle  vigenti  norme  tecniche  per   le
costruzioni sia in campo statico che sismico. Nel  caso  di  barriere
composite, devono essere valutate le condizioni di  stabilita'  lungo
superfici di scorrimento che comprendano anche le  interfacce  tra  i
diversi materiali utilizzati.»; 
      3) alla lettera i) dopo le parole «e controllo»  sono  inserite
le seguenti: «redatto secondo i criteri stabiliti  dall'Allegato  2»;
dopo la parola «terreno», sono inserite le seguenti: «,  alle  misure
adottate al fine di evitare  le  emissioni  fuggitive  e  diffuse  di
biogas» e dopo le parole «dell'allegato 2» sono inserite le seguenti:
«nonche'  le  misure  da  adottare  per   la   gestione   delle   non
conformita'»; 
      4) la lettera m) e' sostituita dalla  seguente:  «m)  il  piano
economico-finanziario,   redatto   secondo   i   criteri    stabiliti
dall'Allegato 2  che  preveda  che  tutti  i  costi  derivanti  dalla
realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi
connessi  alla  costituzione  della  garanzia  finanziaria   di   cui
all'articolo 14, i costi  stimati  di  chiusura,  nonche'  quelli  di
gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta  anni,  siano
coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo  smaltimento,  tenuto
conto  della  riduzione  del  rischio  ambientale  e  dei  costi   di
post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di  registrazione
ai sensi del regolamento (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento  e  del
Consiglio del 25 novembre 2009;»; 
    l) all'articolo 10, comma 2, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
seguente: «c) l'indicazione della capacita' totale  della  discarica,
accompagnata dalla stima  del  volume  effettivamente  utile  per  il
conferimento dei rifiuti, nonche' del volume dei materiali utilizzati
per le coperture giornaliere;» 
    m) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 11 (Verifica in loco e procedure di ammissione). -1.  Per
la collocazione  dei  rifiuti,  il  detentore  deve  fornire  precise
indicazioni  sulla  composizione,   sulla   capacita'   di   produrre
percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle  caratteristiche
generali dei rifiuti da collocare in discarica. 
      2. I rifiuti sono ammessi in discarica solo se sottoposti  alla
caratterizzazione di base e alla verifica di conformita' di cui  agli
articoli 7-bis e 7-ter e se sono conformi alla descrizione  riportata
nei documenti di accompagnamento, sulla base della verifica  in  loco
effettuata secondo le modalita' previste al comma 5. 
      3. I rifiuti smaltiti dal produttore in una  discarica  da  lui
gestita possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione. 
      4. Al momento del conferimento dei rifiuti  in  discarica  sono
prelevati   campioni    con    cadenza    stabilita    dall'Autorita'
territorialmente competente e, comunque, con frequenza non  superiore
a un anno. I  campioni  prelevati  devono  essere  conservati  presso
l'impianto  di  discarica  e  tenuti  a  disposizione  dell'Autorita'
territorialmente competente per un periodo non inferiore a due  mesi.
I campioni dovranno essere prelevati  su  carichi  in  ingresso  alla
discarica per ogni produttore e per ogni CER. Il criterio  di  scelta
casuale dei carichi da sottoporre  a  campionamento  e  analisi  deve
essere preventivamente concordato con gli Enti di controllo. 
      5. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il  gestore
dell'impianto: 
        a) controlla la documentazione relativa ai rifiuti,  compreso
il formulario di identificazione di cui all'articolo 193 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, se previsti, i documenti di cui
al regolamento  (CE)  n.  1013/2006  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti; 
        b) sottopone ogni carico di rifiuti ad ispezione visiva prima
e dopo lo scarico e verifica la conformita' delle caratteristiche dei
rifiuti  indicate  nel  formulario   di   identificazione,   di   cui
all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai  criteri
di ammissibilita' previsti dal presente decreto; 
        c) annota nel registro di carico e scarico dei rifiuti  tutte
le tipologie e le informazioni relative  alle  caratteristiche  e  ai
quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e
della data di consegna da parte del detentore, secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152  del  2006.
Nel  caso  di  deposito  di  rifiuti  pericolosi,  il  registro  deve
contenere apposita documentazione o mappatura  atta  ad  individuare,
con riferimento alla provenienza  ed  alla  allocazione,  il  settore
della discarica dove e' smaltito il rifiuto pericoloso; 
        d) sottoscrive le copie del formulario di identificazione dei
rifiuti trasportati; 
        e) comunica tempestivamente alla Regione  ed  alla  Provincia
territorialmente  competenti  la  eventuale  mancata  ammissione  dei
rifiuti in discarica, ferma  l'applicazione  delle  disposizioni  del
citato regolamento (CE) n. 1013/2006,  relativo  alle  spedizioni  di
rifiuti.»; 
    n) all'articolo 12, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La
procedura di chiusura della discarica puo' essere attuata  solo  dopo
la verifica della conformita' della morfologia della discarica e,  in
particolare,  della   capacita'   di   allontanamento   delle   acque
meteoriche, a quella prevista nel progetto  di  cui  all'articolo  9,
comma 1, tenuto conto di quanto indicato  all'articolo  8,  comma  1,
lettere c), e) e f-bis).»; 
    o) all'articolo 13, dopo il comma 6,  e'  inserito  il  seguente:
«6-bis. La fine del periodo di gestione post - operativa deve  essere
proposta dal gestore e deve essere  ampiamente  documentata  con  una
valutazione  del  responsabile  tecnico  sull'effettiva  assenza   di
rischio della discarica, con particolare riguardo alle  emissioni  da
essa prodotte (percolato  e  biogas).  In  particolare,  deve  essere
dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti  della
massa di rifiuti  e  l'impatto  ambientale  (anche  olfattivo)  delle
emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda  il  percolato  deve
essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto  e'
trascurabile,  ovvero  che  per  almeno  due  anni   consecutivi   la
produzione del  percolato  e'  annullata.  Tali  valutazioni  debbono
essere effettuate attraverso apposita analisi di  rischio  effettuata
ai sensi dell'Allegato 7 al presente  decreto.  Deve  inoltre  essere
verificato il mantenimento di pendenze adeguate al fine di consentire
il deflusso superficiale diffuso delle acque meteoriche.»; 
    p) all'articolo 16: 
      1) al comma 1, dopo le parole «articolo 7, commi 1»  le  parole
«2 e 3» sono sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo  7-quater  e
all'articolo 7-quinquies, comma 1»; 
      2) al comma  2,  le  parole  «all'articolo  7,  comma  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7-septies» e le  parole  «di
cui all'articolo 5» sono eliminate. 
    q) dopo l'articolo 16 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 16-bis (Adeguamento della normativa tecnica).  -  1.  Gli
Allegati  da  3  a  8,  sono  modificati  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il
Ministro  della  salute,  sentita  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
      2. Ai fini delle modifiche di cui  al  comma  1,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  presenta  una
richiesta di istruttoria tecnica a ISPRA indicando  un  termine,  non
superiore a 120 giorni, entro  il  quale  la  richiesta  deve  essere
evasa. Entro  il  termine  indicato,  ISPRA  trasmette  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una  Relazione
tecnico-scientifica. In caso di inutile decorrenza di detto  termine,
si procede ai sensi del comma 1. 
      Art. 16-ter (Deroghe). - 1. Sono  ammessi  valori  limite  piu'
elevati per i parametri specifici  fissati  agli  articoli  7-quater,
7-quinquies, 7-septies e 7-octies del presente decreto qualora: 
        a) sia effettuata una  valutazione  di  rischio,  secondo  le
modalita' di  cui  all'Allegato  7,  con  particolare  riguardo  alle
emissioni della  discarica,  che,  tenuto  conto  dei  limiti  per  i
parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri  che  non
esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi; 
        b)   l'autorita'    territorialmente    competente    conceda
un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per  la
singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche  della  stessa
discarica e delle zone limitrofe; 
        c) fino al 30 giugno 2022, i valori limite autorizzati per la
specifica  discarica  non  superino,  per  piu'  del  triplo,  quelli
specificati  per  la  corrispondente  categoria   di   discarica   e,
limitatamente al  valore  limite  relativo  al  parametro  TOC  nelle
discariche per rifiuti  inerti,  il  valore  limite  autorizzato  non
superi, per piu' del doppio, quello specificato per la corrispondente
categoria di discarica; 
        c-bis)  a  partire  dal  1°  luglio  2022  i  valori   limite
autorizzati per la specifica discarica non  superino,  per  piu'  del
doppio,  quelli  specificati  per  la  corrispondente  categoria   di
discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro Toc
nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non
superi, per  piu'  del  50  per  cento,  quello  specificato  per  la
corrispondente categoria di discarica. 
      2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli  nel  fondo
naturale  dei   terreni   circostanti   la   discarica,   l'autorita'
territorialmente  competente  puo'  stabilire  limiti  piu'   elevati
coerenti con tali concentrazioni. 
      3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai
seguenti parametri: 
        a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle  tabelle  2,
5a e 6 dell'Allegato 4; 
        b) Btex e olio minerale di cui alla tabella  4  dell'allegato
4; 
        c) PCB di cui alla tabella 3 dell'Allegato 4; 
        d) carbonio organico totale (TOC) e PH nelle  discariche  per
rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi  stabili  e
non reattivi; 
        e)  carbonio  organico  totale  (TOC)  nelle  discariche  per
rifiuti pericolosi. 
      4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente  e  tutela
del territorio e del mare, nell'ambito degli  obblighi  di  relazione
sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE, previsti dall'articolo 15
della  medesima  direttiva,  invia  alla  Commissione   europea   una
relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtu' del
presente   articolo,   sulla   base   delle   informazioni   ricevute
dall'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(Ispra), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b),  del  decreto
del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n.  372.  La  relazione  e'
elaborata  in  base  al  questionario  adottato  con   la   decisione
2000/738/CE del 17 novembre 2000 della Commissione.»; 
    r) all'articolo 17, dopo il comma 7,  e'  inserito  il  seguente:
«7-bis.  I  limiti  di  cui  alla  tabella  5,   nota   lettera   h),
dell'Allegato 4 si applicano,  ai  sensi  dell'articolo  7-quinquies,
comma 4, a partire dal 1° gennaio 2024.»; 
    s) l'Allegato 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,  n.  36,
e' sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto; 
    t) dopo l'Allegato 2 sono inseriti gli  Allegati  da  3  a  8  al
presente decreto. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Il testo degli articoli 76 e  87  della  Costituzione
          cosi' recita: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
                «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
                Puo' inviare messaggi alle Camere. 
                Indice le elezioni delle nuove Camere e ne  fissa  la
          prima riunione. 
                Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo. 
                Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
                Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione. 
                Nomina, nei casi indicati dalla legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
                Accredita  e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
                Ha  il  comando  delle  Forze  armate,  presiede   il
          Consiglio supremo di difesa costituito  secondo  la  legge,
          dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 
                Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
                Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
                Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          Su di essi e' richiesto anche il parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari.   Il
          Governo,  ove  non  intenda  conformarsi  alle   condizioni
          formulate con  riferimento  all'esigenza  di  garantire  il
          rispetto dell'art. 81, quarto  comma,  della  Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'art. 290 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
          delegati dell'Unione europea che  recano  meri  adeguamenti
          tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai  sensi  dell'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'art.
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
          1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi di cui all'art. 31 sono informati  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art.
          14, commi  24-bis,  24-ter  e  24-quater,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'art. 240, terzo e quarto comma, del  codice  penale  e
          dall'art. 20 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie  di  cui  all'art.  117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'art. 31 si tiene conto  delle  eventuali  modificazioni
          delle direttive dell'Unione  europea  comunque  intervenute
          fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Il testo dell'art. 15 della legge 4 ottobre 2019,  n.
          117 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          legge  di  delegazione  europea  2018),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: 
                «Art.  15   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la
          direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di  rifiuti).
          - 1. Nell'esercizio della  delega  per  l'attuazione  della
          direttiva  (UE)  2018/850  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 30 maggio  2018,  il  Governo  e'  tenuto  a
          seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali  di
          cui all'art. 1,  comma  1,  anche  i  seguenti  principi  e
          criteri direttivi specifici: 
                a) riformare il sistema dei criteri di ammissibilita'
          dei rifiuti nelle  discariche  al  fine  di  consentire  il
          pronto adeguamento alle disposizioni  di  cui  all'art.  1,
          numero  4),  della  direttiva  (UE)  2018/850  nonche'   la
          semplificazione del  procedimento  per  la  modifica  degli
          allegati tecnici; 
                b) adottare una nuova disciplina organica in  materia
          di  utilizzazione  dei   fanghi,   anche   modificando   la
          disciplina stabilita dal  decreto  legislativo  27  gennaio
          1992, n. 99, al fine di garantire  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  conferimento  in  discarica  previsti  dalle
          disposizioni di cui all'art. 1, numero 4), della  direttiva
          (UE) 2018/850, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
                  1) adeguare  la  normativa  alle  nuove  conoscenze
          tecnico-scientifiche in materia di sostanze inquinanti; 
                  2) considerare adeguatamente le pratiche gestionali
          e operative del settore; 
                  3) disciplinare la possibilita' di realizzare forme
          innovative di gestione finalizzate specialmente al recupero
          delle sostanze nutrienti e in particolare del fosforo; 
                  4) garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in
          condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente; 
                  5)  prevedere  la  redazione  di  specifici   piani
          regionali di gestione dei fanghi di depurazione delle acque
          reflue, all'interno dei piani  regionali  di  gestione  dei
          rifiuti speciali, mirati alla chiusura del ciclo dei fanghi
          nel   rispetto   dei   principi   di   prossimita'   e   di
          autosufficienza; 
                c) adeguare al progresso  tecnologico  i  criteri  di
          realizzazione e  di  chiusura  delle  discariche  favorendo
          l'evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale; 
                d) definire le modalita', i criteri  generali  e  gli
          obiettivi  progressivi,  anche  in  coordinamento  con   le
          regioni, per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  fissati
          dalla direttiva (UE) 2018/850  in  termini  di  percentuali
          massime di rifiuti urbani conferibili in discarica. 
                2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati, previa acquisizione del parere  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          Province autonome di Trento e di Bolzano, su  proposta  del
          Ministro  per   gli   affari   europei   e   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia
          e  delle  finanze,  delle  politiche  agricole  alimentari,
          forestali e del turismo e della salute.». 
              - La direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26  aprile
          1999, relativa alle discariche  di  rifiuti  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 16 luglio 1999, n. L 182. Entrata in  vigore
          il 16 luglio 1999. 
              - La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e  che
          abroga alcune direttive e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  22
          novembre 2008, n. L 312. 
              - La direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva 2008/98/CE  relativa  ai  rifiuti  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150. 
              - La direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  30  maggio  2018,  che  modifica   la
          direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  13
          gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva  1999/31/CE
          relativa alle  discariche  di  rifiuti),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale  12  marzo  2003,  n.  59,  S.O.,  cosi'
          recita: 
                «Art. 7  (Rifiuti  ammessi  in  discarica).  -  1.  I
          rifiuti possono essere collocati  in  discarica  solo  dopo
          trattamento. Tale disposizione non si applica: 
                  a) ai rifiuti inerti il  cui  trattamento  non  sia
          tecnicamente fattibile; 
                  b) ai rifiuti il cui trattamento  non  contribuisce
          al  raggiungimento  delle  finalita'  di  cui  all'art.  1,
          riducendo la quantita' dei rifiuti o i rischi per la salute
          umana e l'ambiente, e non risulta  indispensabile  ai  fini
          del rispetto dei limiti fissati  dalla  normativa  vigente.
          L'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la   ricerca
          ambientale individua, entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente  disposizione,  i  criteri
          tecnici da applicare per stabilire  quando  il  trattamento
          non e' necessario ai predetti fini (5). 
                2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere
          ammessi esclusivamente i rifiuti inerti  che  soddisfano  i
          criteri della normativa vigente. 
                3. Nelle discariche  per  i  rifiuti  non  pericolosi
          possono essere ammessi i seguenti rifiuti: 
                  a) rifiuti urbani; 
                  b)  rifiuti  non  pericolosi  di  qualsiasi   altra
          origine che soddisfano i criteri di ammissione dei  rifiuti
          previsti dalla normativa vigente; 
                  c) rifiuti pericolosi stabili e  non  reattivi  che
          soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto  di
          cui al comma 5. 
                4. Nelle discariche per  rifiuti  pericolosi  possono
          essere ammessi solo rifiuti  pericolosi  che  soddisfano  i
          criteri fissati dalla normativa vigente. 
                5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti
          con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio, di concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'
          produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome.». 
              - Il testo dell'art. 48 della legge 28  dicembre  2015,
          n. 221 (Disposizioni in materia ambientale  per  promuovere
          misure di green economy  e  per  il  contenimento  dell'uso
          eccessivo di risorse naturali), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 gennaio 2016, n. 13, cosi' recita: 
                «Art.  48  (Rifiuti  ammessi  in  discarica).  -   1.
          All'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13
          gennaio 2003, n. 36, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "L'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale individua, entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione,  i
          criteri  tecnici  da  applicare  per  stabilire  quando  il
          trattamento non e' necessario ai predetti fini".». 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile  2020,  n.
          27  (Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18)  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 aprile  2020,  n.  110,  S.O.,  cosi'
          recita: 
                «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
                2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo  2020,
          n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo
          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i
          versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2
          marzo 2020, n. 9 sono  effettuati,  senza  applicazione  di
          sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  entro  il  16
          settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a  un  massimo
          di quattro rate mensili di pari importo, con il  versamento
          della prima rata entro il 16  settembre  2020.  Non  si  fa
          luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
                3. In considerazione dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
                4. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 2 del citato  decreto  legislativo
          13  gennaio  2003,  n.  36, come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                  a) soppressa; 
                  b) soppressa; 
                  c) soppressa; 
                  d) soppressa; 
                  e) "rifiuti  inerti":  i  rifiuti  solidi  che  non
          subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica
          significativa; i rifiuti  inerti  non  si  dissolvono,  non
          bruciano ne' sono soggetti  ad  altre  reazioni  fisiche  o
          chimiche, non sono biodegradabili e, in  caso  di  contatto
          con altre materie, non comportano effetti  nocivi  tali  da
          provocare  inquinamento  ambientale  o  danno  alla  salute
          umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale
          inquinante globale dei rifiuti, nonche' l'ecotossicita' dei
          percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non
          danneggiare  la  qualita'  delle  acque,   superficiali   e
          sotterranee; 
                  f)  "deposito  sotterraneo":  un  impianto  per  il
          deposito permanente  di  rifiuti  situato  in  una  cavita'
          geologica  profonda,  senza  coinvolgimento  di   falde   o
          acquiferi, quale una miniera di potassio o di sale; 
                  g) "discarica":  area  adibita  a  smaltimento  dei
          rifiuti mediante operazioni di deposito  sul  suolo  o  nel
          suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione  dei
          rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte  del
          produttore degli  stessi,  nonche'  qualsiasi  area  ove  i
          rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per  piu'  di
          un anno. Sono esclusi da tale definizione gli  impianti  in
          cui i rifiuti sono scaricati al fine  di  essere  preparati
          per il successivo trasporto in  un  impianto  di  recupero,
          trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio  di  rifiuti  in
          attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a
          tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in
          attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno; 
                  h)  "trattamento":  i  processi  fisici,   termici,
          chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita,  che
          modificano le caratteristiche dei rifiuti,  allo  scopo  di
          ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il
          trasporto, di agevolare  il  recupero  o  di  favorirne  lo
          smaltimento in condizioni di sicurezza; 
                  i) "rifiuti biodegradabili": qualsiasi rifiuto  che
          per natura subisce processi di  decomposizione  aerobica  o
          anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti
          dei giardini, rifiuti di carta e  di  cartone,  rifiuti  in
          plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432
          o EN 14995; 
                  l) "gas di discarica": tutti  i  gas  generati  dai
          rifiuti in discarica; 
                  m) "percolato": qualsiasi liquido  che  si  origina
          prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei
          rifiuti o dalla  decomposizione  degli  stessi  e  che  sia
          emesso da una discarica o contenuto all'interno di essa; 
                  n) "eluato": la soluzione ottenuta in una prova  di
          eluizione in laboratorio; 
                  o)  "gestore"  il  soggetto  responsabile  di   una
          qualsiasi delle fasi di  gestione  di  una  discarica,  che
          vanno dalla realizzazione e gestione della  discarica  fino
          al termine della  gestione  post-operativa  compresa;  tale
          soggetto puo' variare dalla fase di preparazione  a  quella
          di gestione successiva alla chiusura della discarica; 
                  p) soppressa; 
                  q)  "richiedente":   il   soggetto   che   presenta
          richiesta di autorizzazione per una discarica; 
                  r) "rifiuti liquidi": qualsiasi rifiuto sotto forma
          liquida, comprese le acque reflue non convogliate  in  reti
          fognarie ed esclusi i fanghi; 
                  s) "autorita' territoriale competente": l'autorita'
          responsabile dell'esecuzione degli  obblighi  previsti  dal
          presente decreto; 
                  t) "centro abitato": insieme di edifici  delimitato
          lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di  inizio  e
          fine. Per insieme di edifici si intende  un  raggruppamento
          continuo,  ancorche'  intervallato   da   strade,   piazze,
          giardini o simili, costituito da non  meno  di  venticinque
          fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi  veicolari
          o pedonali sulla strada. 
                1-bis. Ai fini del  presente  decreto  si  applicano,
          inoltre, le definizioni di "rifiuto", "rifiuto pericoloso",
          "rifiuto non pericoloso", "rifiuti urbani", "produttore  di
          rifiuti", "detentore di rifiuti", "gestione  dei  rifiuti",
          "raccolta differenziata", "recupero", "preparazione per  il
          riutilizzo", "riciclaggio" e "smaltimento", di cui all'art.
          183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». 
              - Il testo dell'art. 3 del citato  decreto  legislativo
          13 gennaio  2003,  n.  36,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 3 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni
          del presente decreto si applicano a  tutte  le  discariche,
          come definite dall'art. 2, comma 1, lettera g). 
                2. Il presente decreto non si applica: 
                  a) alle operazioni  di  spandimento  sul  suolo  di
          fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue
          domestiche ed  i  fanghi  risultanti  dalle  operazioni  di
          dragaggio, e di materie analoghe  a  fini  fertilizzanti  o
          ammendanti; 
                  b) all'impiego di rifiuti inerti idonei  in  lavori
          di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini  di
          costruzione nelle discariche; 
                  c)  al  deposito  di  fanghi   di   dragaggio   non
          pericolosi presso corsi d'acqua minori da  cui  sono  stati
          dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle  acque
          superficiali,   compreso   il   letto   e   il   sottosuolo
          corrispondente; 
                  d) abrogata. 
              3. La gestione dei rifiuti provenienti dalle  industrie
          estrattive  sulla  terraferma,  vale  a  dire   i   rifiuti
          derivanti  dalle  attivita'  di  prospezione,   estrazione,
          compresa la fase di sviluppo preproduzione,  trattamento  e
          stoccaggio di minerali, e dallo sfruttamento delle cave  e'
          esclusa dall'ambito di applicazione del  presente  decreto,
          laddove rientri nell'ambito  di  applicazione  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2008, n. 117.». 
              - Il testo dell'art. 5 del citato  decreto  legislativo
          13 gennaio  2003,  n.  36,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 5 (Obiettivi di riduzione del  conferimento  di
          rifiuti in discarica). - 1. Entro un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore  della  presente  disposizione,  ciascuna
          regione elabora ed approva un  apposito  programma  per  la
          riduzione  dei  rifiuti  biodegradabili  da  collocare   in
          discarica ad integrazione del piano regionale  di  gestione
          dei rifiuti di cui all'art. 199 del decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere a livello di
          ambito territoriale ottimale, oppure, ove  questo  non  sia
          stato  istituito,  a  livello   provinciale,   i   seguenti
          obiettivi: 
                  a) entro cinque  anni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione  i   rifiuti   urbani
          biodegradabili devono essere inferiori a  173  kg/anno  per
          abitante; 
                  b) entro otto anni dalla data di entrata in  vigore
          della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili
          devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante; 
                  c) entro quindici anni dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione  i   rifiuti   urbani
          biodegradabili devono essere inferiori  a  81  kg/anno  per
          abitante. 
                2. Il programma di cui al  comma  1  prevede  in  via
          prioritaria la prevenzione dei rifiuti e, in subordine,  il
          trattamento  dei  medesimi  conformemente  alla   gerarchia
          fissata dalla normativa europea. 
                3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali  del
          numero degli abitanti superiori  al  10  per  cento  devono
          calcolare la popolazione cui  riferire  gli  obiettivi  del
          programma di cui al comma  1  sulla  base  delle  effettive
          presenze all'interno del territorio al momento del maggiore
          afflusso. 
                4.  I  programmi  e  i  relativi  stati  annuali   di
          attuazione sono  trasmessi  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare,  che  provvede  a
          darne comunicazione alla Commissione europea. 
                4-bis. A partire dal 2030 e' vietato  lo  smaltimento
          in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o  al
          recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad
          eccezione dei  rifiuti  per  i  quali  il  collocamento  in
          discarica   produca   il   miglior   risultato   ambientale
          conformemente all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152. I criteri per la individuazione  dei  rifiuti
          per i quali il collocamento in discarica produca il miglior
          risultato ambientale, nonche' un elenco anche non esaustivo
          dei medesimi, sono definiti dal  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare con decreto adottato
          ai sensi dell'art. 16-bis. Le Regioni conformano la propria
          pianificazione, predisposta  ai  sensi  dell'art.  199  del
          decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  al  fine  di
          garantire il raggiungimento di tale obiettivo.  Le  Regioni
          modificano  tempestivamente  gli  atti  autorizzativi   che
          consentono lo smaltimento  in  discarica  dei  rifiuti  non
          ammessi, in modo tale da garantire che, al piu'  tardi  per
          il giorno 31 dicembre 2029, i medesimi  siano  adeguati  ai
          sopra citati divieti di smaltimento. 
                4-ter. Entro il 2035 la quantita' di  rifiuti  urbani
          collocati in discarica deve essere ridotta al 10per  cento,
          o a una percentuale  inferiore,  del  totale  in  peso  dei
          rifiuti urbani prodotti. Le Regioni conformano  la  propria
          pianificazione, predisposta  ai  sensi  dell'art.  199  del
          decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  al  fine  di
          garantire il raggiungimento di tale obiettivo.». 
              - Il testo dell'art. 8 del citato  decreto  legislativo
          13 gennaio  2003,  n.  36,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 8 (Domanda di autorizzazione). - 1. La  domanda
          di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio  di  una
          discarica e' presentata ai sensi degli articoli 27 e 28 del
          decreto  legislativo  n.  22   del   1997,   e   successive
          modificazioni, completa di tutte le informazioni  richieste
          dagli articoli medesimi e deve altresi' contenere almeno  i
          seguenti dati e informazioni: 
                  a) l'identita' del richiedente e  del  gestore,  se
          sono diversi; 
                  b) la  descrizione  dei  tipi  e  dei  quantitativi
          totali dei  rifiuti  da  depositare,  indicando  il  Codice
          dell'Elenco Europeo dei Rifiuti; 
                  c)  l'indicazione  della  capacita'  totale   della
          discarica,  accompagnata  dalla  indicazione   del   volume
          effettivamente  utile  per  il  conferimento  dei  rifiuti,
          nonche'  del  volume  dei  materiali  utilizzati   per   le
          coperture giornaliere; 
                  d)  la  descrizione  del  sito,  ivi  comprese   le
          caratteristiche idrogeologiche, geologiche  e  geotecniche,
          finalizzata alla identificazione della natura dei terreni e
          degli ammassi rocciosi presenti nell'area e dello schema di
          circolazione  idrica  del  sottosuolo,  corredata   da   un
          rilevamento geologico di dettaglio  e  da  una  dettagliata
          indagine stratigrafica, eseguita con prelievo di campioni e
          relative prove di laboratorio con riferimento al decreto 11
          marzo 1988 del Ministro  dei  lavori  pubblici,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988, nonche'
          della valutazione di tutte le  grandezze  fisico-meccaniche
          che  contribuiscono  alla   scelta   della   localizzazione
          dell'opera, alla sua progettazione e al suo esercizio  come
          previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni; 
                  e) i  metodi  previsti  per  la  prevenzione  e  la
          riduzione dell'inquinamento,  con  particolare  riferimento
          alle acque superficiali, all'acqua di falda, al terreno  di
          fondazione e all'aria; 
                  f) la descrizione delle caratteristiche costruttive
          e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei  mezzi
          tecnici prescelti, in particolare  per  quanto  riguarda  i
          sistemi barriera, secondo quanto indicato nell'Allegato 1; 
                  f-bis)  accorgimenti   progettuali   previsti   per
          garantire la stabilita' del  manufatto  e  del  terreno  di
          fondazione  con  riferimento  alle  diverse  fasi  di  vita
          dell'opera, facendo riferimento agli stati limite ultimi  e
          di esercizio previsti dalle vigenti norme tecniche  per  le
          costruzioni sia in campo statico che sismico. Nel  caso  di
          barriere composite, devono essere valutate le condizioni di
          stabilita' lungo superfici di scorrimento  che  comprendano
          anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati; 
                  g) il piano di gestione operativa della  discarica,
          redatto secondo i criteri stabiliti  dall'allegato  2,  nel
          quale devono essere  individuati  i  criteri  e  le  misure
          tecniche adottate per la  gestione  della  discarica  e  le
          modalita' di chiusura della stessa; 
                  h)  il  piano  di  gestione  post-operativa   della
          discarica,   redatto   secondo    i    criteri    stabiliti
          dall'allegato 2, nel quale sono  definiti  i  programmi  di
          sorveglianza e controllo successivi alla chiusura; 
                  i) il piano di  sorveglianza  e  controllo  redatto
          secondo i criteri  stabiliti  dall'Allegato  2,  nel  quale
          devono essere  indicate  tutte  le  misure  necessarie  per
          prevenire  rischi  d'incidenti  causati  dal  funzionamento
          della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase
          operativa che post-operativa, con  particolare  riferimento
          alle   precauzioni   adottate   a   tutela   delle    acque
          dall'inquinamento provocato da infiltrazioni  di  percolato
          nel terreno, alle misure adottate al  fine  di  evitare  le
          emissioni fuggitive e diffuse di biogas e alle altre misure
          di  prevenzione  e  protezione   contro   qualsiasi   danno
          all'ambiente; i parametri da monitorare, la  frequenza  dei
          monitoraggi e la verifica delle  attivita'  di  studio  del
          sito da parte del richiedente sono indicati  nella  tabella
          2, dell'allegato 2 nonche' le misure  da  adottare  per  la
          gestione delle non conformita'; 
                  l) il piano di ripristino  ambientale  del  sito  a
          chiusura  della  discarica,  redatto  secondo   i   criteri
          stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste
          le modalita' e gli obiettivi  di  recupero  e  sistemazione
          della  discarica  in  relazione  alla  destinazione   d'uso
          prevista dell'area stessa; 
                  m) il piano economico-finanziario, redatto  secondo
          i criteri stabiliti dall'Allegato 2 che preveda che tutti i
          costi  derivanti  dalla   realizzazione   dell'impianto   e
          dall'esercizio  della  discarica,  i  costi  connessi  alla
          costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art. 14,
          i costi stimati di chiusura,  nonche'  quelli  di  gestione
          post-operativa per un periodo di almeno trenta anni,  siano
          coperti  dal  prezzo   applicato   dal   gestore   per   lo
          smaltimento,  tenuto  conto  della  riduzione  del  rischio
          ambientale e dei costi  di  post-chiusura  derivanti  dalla
          adozione  di  procedure  di  registrazione  ai  sensi   del
          regolamento  (CE)  n.  1221/2009  del  Parlamento   e   del
          Consiglio del 25 novembre 2009; 
                  n) le informazioni  relative  alla  valutazione  di
          impatto ambientale, qualora la  domanda  di  autorizzazione
          riguardi  un'opera  o  un'attivita'   sottoposta   a   tale
          procedura; 
                  o)   le   indicazioni   relative   alle    garanzie
          finanziarie del richiedente o a  qualsiasi  altra  garanzia
          equivalente, ai sensi dell'art. 14.». 
              - Il testo dell'art. 10 del citato decreto  legislativo
          13 gennaio  2003,  n.  36,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 10 (Contenuto dell'autorizzazione). - 1. 
                2. Ove non  previsto  dagli  articoli  27  e  28  del
          decreto legislativo n. 22 del  1997,  il  provvedimento  di
          autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica
          indica almeno: 
                  a)  l'ubicazione  della   discarica,   nonche'   la
          delimitazione dell'area interessata; 
                  b) la categoria della discarica; 
                  c)  l'indicazione  della  capacita'  totale   della
          discarica,   accompagnata   dalla    stima    del    volume
          effettivamente  utile  per  il  conferimento  dei  rifiuti,
          nonche'  del  volume  dei  materiali  utilizzati   per   le
          coperture giornaliere; 
                  d) l'elenco e il quantitativo totale  dei  tipi  di
          rifiuti  che  possono  essere  smaltiti  nella   discarica,
          individuati con lo specifico Codice dell'Elenco Europeo dei
          Rifiuti e la descrizione della tipologia; 
                  e) l'esplicita approvazione del progetto definitivo
          dell'impianto e dei piani  di  cui  all'art.  8,  comma  1,
          lettere g), h), i) e l); 
                  f)  le   prescrizioni   tecniche   riguardanti   la
          costruzione degli impianti e i mezzi tecnici utilizzati; 
                  g)   le   prescrizioni   per   le   operazioni   di
          collocamento  in  discarica   e   per   le   procedure   di
          sorveglianza e controllo, incluse eventuali  determinazioni
          analitiche sui rifiuti conferiti; 
                  h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di
          chiusura e di gestione successiva alla chiusura; 
                  i) la durata della  gestione  post-operativa  e  le
          modalita' di chiusura al termine della gestione operativa; 
                  l) l'obbligo per il gestore di  presentare,  almeno
          una volta all'anno, alla Regione una relazione in merito ai
          tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti,  ai  risultati
          del programma di sorveglianza ed  ai  controlli  effettuati
          relativi  sia   alla   fase   operativa   che   alla   fase
          post-operativa; 
                  m) l'obbligo del gestore di eseguire  il  piano  di
          ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli  lotti
          della discarica, con le modalita' previste nell'allegato 2; 
                  n)   le   indicazioni   relative   alle    garanzie
          finanziarie di  cui  all'art.  14,  sulla  base  di  quanto
          previsto dall'art. 8, comma 1, lettera m); 
                  o)  le  procedure  di  ammissione  dei  rifiuti  in
          discarica. 
                3. L'autorizzazione all'esercizio della discarica  e'
          rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della  Regione
          delle garanzie finanziarie di cui all'art. 14.  Qualora  la
          Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per  singoli
          lotti, fermo restando che la garanzia finanziaria  relativa
          alla post-chiusura finale deve coprire la capacita'  totale
          della discarica come definita al comma 1,  lettera  c),  la
          garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione  della
          discarica e' prestata per i singoli lotti autorizzati. 
                4. 
                5. In deroga a quanto previsto dall'art. 28, comma 3,
          del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui  un
          impianto risulti registrato ai  sensi  del  regolamento  n.
          761/01/CE, il  rinnovo  dell'autorizzazione  e'  effettuato
          ogni 8 anni. 
                6.   La   Regione   assicura   che   l'autorizzazione
          rilasciata ai sensi del presente  decreto  sia  comprensiva
          anche  delle  autorizzazioni  relative  alle  emissioni  in
          atmosfera, scarichi idrici e prelievo delle acque.». 
              - Il testo dell'art. 12 del citato decreto  legislativo
          13 gennaio  2003,  n.  36,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 12 (Procedura di chiusura). - 1.  La  procedura
          di chiusura della discarica o  di  una  parte  di  essa  e'
          avviata: 
                  a)  nei  casi,  alle  condizioni  e   nei   termini
          stabiliti dall'autorizzazione; 
                  b) nei casi in cui il gestore richiede  ed  ottiene
          apposita  autorizzazione  della  regione   competente   per
          territorio; 
                  c)   sulla   base   di   specifico    provvedimento
          conseguente  a  gravi  motivi,  tali  da  provocare   danni
          all'ambiente  e  alla  salute,  ad   iniziativa   dell'Ente
          competente per territorio. 
                2. La procedura  di  chiusura  della  discarica  puo'
          essere attuata solo  dopo  la  verifica  della  conformita'
          della morfologia della discarica e, in  particolare,  della
          capacita'  di  allontanamento  delle  acque  meteoriche,  a
          quella prevista nel progetto di cui all'art.  9,  comma  1,
          tenuto conto  di  quanto  indicato  all'art.  8,  comma  1,
          lettere c), e) e f-bis). 
                3.  La  discarica,  o  una  parte  della  stessa,  e'
          considerata definitivamente chiusa  solo  dopo  che  l'ente
          territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di
          cui all'art. 10, ha eseguito un'ispezione finale sul  sito,
          ha valutato tutte le relazioni presentate  dal  gestore  ai
          sensi dell'art. 10, comma 1, lettera  l),  e  comunicato  a
          quest'ultimo   l'approvazione   della   chiusura.   L'esito
          dell'ispezione non comporta,  in  alcun  caso,  una  minore
          responsabilita'   per   il   gestore   relativamente   alle
          condizioni stabilite  dall'autorizzazione.  Anche  dopo  la
          chiusura  definitiva  della  discarica,   il   gestore   e'
          responsabile della manutenzione, della sorveglianza  e  del
          controllo nella fase di gestione post-operativa  per  tutto
          il tempo durante il  quale  la  discarica  puo'  comportare
          rischi per l'ambiente.». 
              - Il testo dell'art. 13 del citato decreto  legislativo
          13 gennaio  2003,  n.  36,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 13 (Gestione operativa e post-operativa). -  1.
          Nella gestione e dopo la chiusura  della  discarica  devono
          essere rispettati i tempi, le modalita',  i  criteri  e  le
          prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai  piani  di
          gestione  operativa,   post-operativa   e   di   ripristino
          ambientale di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h) e l),
          nonche' le norme in materia di  gestione  dei  rifiuti,  di
          scarichi idrici e  tutela  delle  acque,  di  emissioni  in
          atmosfera, di rumore, di igiene e salubrita' degli ambienti
          di lavoro,  di  sicurezza,  e  prevenzione  incendi;  deve,
          inoltre, essere  assicurata  la  manutenzione  ordinaria  e
          straordinaria   di   tutte   le   opere    funzionali    ed
          impiantistiche della discarica. 
                2. La manutenzione, la  sorveglianza  e  i  controlli
          della discarica devono essere assicurati anche  nella  fase
          della gestione successiva alla chiusura, fino a che  l'ente
          territoriale  competente  accerti  che  la  discarica   non
          comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare,
          devono essere  garantiti  i  controlli  e  le  analisi  del
          biogas, del percolato e delle acque di  falda  che  possano
          essere interessate. 
                3. I rifiuti pericolosi devono essere  depositati  in
          appositi  settori,  celle  o   trincee   della   discarica,
          individuati con apposita  segnaletica  dalla  quale  devono
          risultare i tipi  e  le  caratteristiche  di  pericolo  dei
          rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati  settori,  celle  o
          trincee. 
                4. Il gestore della discarica e'  responsabile  della
          corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2
          e 3. 
                5.  Al  fine  di  dimostrare  la  conformita'   della
          discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di  fornire
          tutte le conoscenze sul comportamento o dei  rifiuti  nelle
          discariche,   il   gestore   deve    presentare    all'ente
          territoriale  competente,  secondo  le  modalita'   fissate
          dall'autorizzazione, la relazione di cui all'art. 10, comma
          1, lettera  l),  completa  di  tutte  le  informazioni  sui
          risultati della gestione della discarica e dei programmi di
          controllo  e  sorveglianza,  nonche'  dei  dati   e   delle
          informazioni   relativi   ai   controlli   effettuati.   In
          particolare, la relazione deve contenere almeno i  seguenti
          elementi: 
                  a) quantita' e tipologia  dei  rifiuti  smaltiti  e
          loro andamento stagionale; 
                  b) prezzi di conferimento; 
                  c) andamento dei flussi e del volume di percolato e
          le relative procedure di trattamento e smaltimento; 
                  d) quantita'  di  biogas  prodotto  ed  estratto  e
          relative procedure di trattamento e smaltimento; 
                  e) volume occupato  e  capacita'  residua  nominale
          della discarica; 
                  f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti
          conferiti ai fini della loro ammissibilita'  in  discarica,
          nonche' sulle matrici ambientali. 
                6. Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorita'
          competente anche eventuali significativi  effetti  negativi
          sull'ambiente riscontrati  a  seguito  delle  procedure  di
          sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla  decisione
          dell'autorita'  competente  sulla   natura   delle   misure
          correttive e sui termini di attuazione delle medesime. 
                6-bis.  La  fine  del  periodo  di  gestione   post -
          operativa deve essere proposta dal gestore  e  deve  essere
          ampiamente documentata con una valutazione del responsabile
          tecnico sull'effettiva assenza di rischio della  discarica,
          con particolare riguardo alle emissioni  da  essa  prodotte
          (percolato  e  biogas).   In   particolare,   deve   essere
          dimostrato   che   possono   ritenersi   trascurabili   gli
          assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto  ambientale
          (anche olfattivo) delle emissioni residue  di  biogas.  Per
          quanto riguarda il percolato deve essere dimostrato che  il
          potere inquinante del percolato estratto  e'  trascurabile,
          ovvero che per almeno due anni  consecutivi  la  produzione
          del percolato e' annullata. Tali valutazioni debbono essere
          effettuate   attraverso   apposita   analisi   di   rischio
          effettuata ai sensi dell'Allegato 7  al  presente  decreto.
          Deve inoltre essere verificato il mantenimento di  pendenze
          adeguate al fine di  consentire  il  deflusso  superficiale
          diffuso delle acque meteoriche.». 
              - Il testo dell'art. 16 del citato decreto  legislativo
          13 gennaio  2003,  n.  36,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 16 (Sanzioni). - 1. Chiunque viola i divieti di
          cui all'art. 7,  commi  1,  all'art.  7-quater  e  all'art.
          7-quinquies, comma 1, e' punito con  la  sanzione  prevista
          dall'art. 51, comma 3, del decreto legislativo  n.  22  del
          1997. La stessa sanzione si applica  a  chiunque  viola  le
          procedure di ammissione dei rifiuti  in  discarica  di  cui
          all'art. 11. 
                2.  Chiunque,  in  violazione  del  divieto  di   cui
          all'art. 7-septies, diluisce o miscela i rifiuti,  al  solo
          fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilita',  e'
          punito con la sanzione di cui all'art.  51,  comma  5,  del
          decreto legislativo n. 22 del 1997.». 
              - Il testo dell'art. 17 del citato decreto  legislativo
          13 gennaio  2003,  n.  36,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
                «Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
          discariche gia' autorizzate alla data di entrata in  vigore
          del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al
          31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate. 
                2.  Fino  al  31  dicembre  2006  e'  consentito   lo
          smaltimento nelle nuove  discariche,  in  osservanza  delle
          condizioni e dei limiti di  accettabilita'  previsti  dalla
          Delib.  27  luglio  1984  del  Comitato  interministeriale,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui  all'art.  6
          decreto del Presidente della Repubblica 8  agosto  1994,  e
          successive   modificazioni,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  251  del  26  ottobre  1994,  nonche'  dalle
          deliberazioni regionali connesse, relativamente: 
                  a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai  rifiuti
          precedentemente avviati a discariche di II categoria,  tipo
          A; 
                  b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi,  ai
          rifiuti precedentemente avviati alle  discariche  di  prima
          categoria e di II categoria, tipo B; 
                  c) nelle  discariche  per  rifiuti  pericolosi,  ai
          rifiuti  precedentemente  avviati  alle  discariche  di  II
          categoria tipo C e terza categoria. 
                3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui  al
          comma 1 o, su  sua  delega,  il  gestore  della  discarica,
          presenta all'autorita' competente un piano  di  adeguamento
          della discarica alle previsioni di cui al presente decreto,
          incluse le garanzie finanziarie di cui all'art. 14. 
                4. Con motivato provvedimento l'autorita'  competente
          approva il  piano  di  cui  al  comma  3,  autorizzando  la
          prosecuzione dell'esercizio della discarica  e  fissando  i
          lavori di adeguamento, le  modalita'  di  esecuzione  e  il
          termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non puo'
          in ogni caso essere  successivo  al  16  luglio  2009.  Nel
          provvedimento   l'autorita'   competente   prevede    anche
          l'inquadramento della discarica in una delle  categorie  di
          cui all'art. 4. Le garanzie finanziarie prestate  a  favore
          dell'autorita' competente concorrono alla prestazione della
          garanzia finanziaria. 
                4-bis.   Il   provvedimento   con   cui   l'autorita'
          competente approva i piani di  adeguamento,  presentati  ai
          sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti  pericolosi
          e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001  e
          fino  al  23  marzo  2003,  deve  fissare  un  termine  per
          l'ultimazione dei  lavori  di  adeguamento,  che  non  puo'
          essere successivo al 1° ottobre 2008. 
                4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di  cui  al
          comma 1, il provvedimento  di  approvazione  del  piano  di
          adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale
          per l'ultimazione dei lavori di adeguamento  successivo  al
          1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato  al  1°
          ottobre 2008. 
                5. In caso di mancata approvazione del piano  di  cui
          al comma 3, l'autorita' competente  prescrive  modalita'  e
          tempi di chiusura della discarica,  conformemente  all'art.
          12, comma 1, lettera c). 
                6. Sono abrogati: 
                  a) il paragrafo  4.2  e  le  parti  attinenti  allo
          stoccaggio definitivo dei paragrafi  5  e  6  della  citata
          delib. 27 luglio 1984 del  Comitato  interministeriale;  ai
          fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31  dicembre
          2006 i valori limite  e  le  condizioni  di  ammissibilita'
          previsti dalla deliberazione; 
                  b) il decreto ministeriale 11 marzo  1998,  n.  141
          del Ministro dell'ambiente; 
                  c) l'art. 5, commi 6 e 6-bis, e l'art. 28, comma 2,
          del decreto  legislativo  n.  22  del  1997,  e  successive
          modificazioni; 
                  d)  l'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 8 agosto 1994. 
                7.  Le  Regioni  adeguano  la  loro  normativa   alla
          presente disciplina. 
                7-bis. I limiti di cui alla tabella 5,  nota  lettera
          h),  dell'Allegato  4  si  applicano,  ai  sensi  dell'art.
          7-quinquies, comma 4, a partire dal 1° gennaio 2024.».